la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Continuita' degli interventi
 
   1.  In  attesa  della  normativa regionale di cui all'art. 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, la gestione delle  prestazioni  e  degli
interventi  assistenziali  gia' di competenza delle province ai sensi
della lettera g) dell'art.  144  del  r.d.  3  marzo  1934,  n.  383,
abrogato  dalla  legge n. 142/1990, e' assicurata, senza soluzione di
continuita',  dai  comuni  singoli   o   associati   che   provvedono
direttamente o in convenzione con le province medesime.
   2.  Le  province nell'ambito delle funzioni attribuite dal comma 2
dell'art. 14  della  legge  n.  142/1990,  coordinano  le  iniziative
dedotte  in  convenzione  ai sensi del comma 1, concorrendo alla loro
attuazione anche con proprie risorse e strutture.
   3. Con apposita circolare la Giunta regionale definisce i  criteri
e  le  procedure  per  il perfezionamento delle convenzioni di cui al
comma 1.
   4.  La  Giunta  regionale  determina  annualmente  una  quota   di
partecipazione  in  favore  delle  forme  di gestione associata della
materia di cui al precedente comma  correlata  al  miglioramento  dei
servizi erogati.