la seguente legge: Art. 1. Continuita' degli interventi 1. In attesa della normativa regionale di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la gestione delle prestazioni e degli interventi assistenziali gia' di competenza delle province ai sensi della lettera g) dell'art. 144 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, abrogato dalla legge n. 142/1990, e' assicurata, senza soluzione di continuita', dai comuni singoli o associati che provvedono direttamente o in convenzione con le province medesime. 2. Le province nell'ambito delle funzioni attribuite dal comma 2 dell'art. 14 della legge n. 142/1990, coordinano le iniziative dedotte in convenzione ai sensi del comma 1, concorrendo alla loro attuazione anche con proprie risorse e strutture. 3. Con apposita circolare la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per il perfezionamento delle convenzioni di cui al comma 1. 4. La Giunta regionale determina annualmente una quota di partecipazione in favore delle forme di gestione associata della materia di cui al precedente comma correlata al miglioramento dei servizi erogati.